Amministrazione Trasparente
- Visite: 11918
Attività negoziale Dirigente Scolastico Anno 2016
- Visite: 15898
Avvisi
- Visite: 8839
Attuazione programma annuale alla data del 30.06.2015
attuazione programma annuale alla data del 30.06.2015.PDF
- Visite: 7265
- Visite: 9411
Documenti in fase di regolamentazione, che in futuro verranno curati dal Dirigente Scolastico ad inizio e fine anno.
dlgs 33/2013
Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- Visite: 11298
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
art. 16 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente è possibile fare riferimento unicamente al sito del MIUR, poiché esso sostiene le spese per l'organico a tempo indeterminato.
- Visite: 10874
Il Dirigente Scolastico: Prof. Leonardo GIORDANO
Al fine di ampliare, presso l’utenza, la conoscenza dell’Istituto, ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 69_2009 e della C.M. del D.F.P. n. 3_2009, il dirigente comunica il proprio curriculum vitae e le altre informazioni previste dalla normativa.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: LEONARDO GIORDANO
Data di nascita: 28/12/1955
Qualifica: DIRIGENTE SCOLASTICO
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Numero telefonico dell’ufficio: 0835 691582
Fax dell’ufficio: 0835 691026
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informazioni di trasparenza pubblicate a norma di legge
Curriculum e retribuzione del Dirigente Scolastico LINK; il curriculum è redatto in conformità al vigente modello europeo.
I nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative nella Pubblica Amministrazione, sono presenti anche sul sito del MIUR nella pagina Trasparenza (con accesso diretto ai dati pubblicati).
Norma di riferimento
D. Lgs. 33/2013
Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1 - Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Visite: 10408
Per l'elenco dei contatti, si prega di visitare la pagina "contatti"
dlgs 33/2013
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Torna alla Home della sezione Amministrazione Trasparente
- Visite: 8868
Sezione non applicabile agli Istituti Scolastici
dlgs 33/2013
Art. 28
Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
- Visite: 10137
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013
Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ot tobre 2009, n. 150
C.M. 88 dell'8 novembre 2010
Codice disciplinare dei Dipendenti Pubblici
In allegato il testo del D.Lgs. 150 e lo stralcio relativo al Capo V, artt. 67-73
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Vai all'allegato
CCNL SCUOLA 2006-2009: CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
Vai all'allegato